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Tre persone sono state denunciate per furto di legna nel Parco della Sila dai militari della Stazione Parco di Cotronei (kr) a conclusione di una attività d’indagine volta al contrasto di tale fenomeno.

Una di queste persone si è resa responsabile del furto di materiale legnoso, circa 22 quintali, proveniente da 2 alberi di faggio abbattuti da ignoti nei mesi precedenti in località “Santa Barbara” nel comune di Petilia Policastro in zona 2 del Parco Nazionale della Sila, in terreni di proprietà della Regione Calabria.

L’uomo è stato identificato mediante l’ausilio di apparecchiature elettroniche video e fotografiche precedentemente posizionate sul luogo mentre depezzava la legna con una motosega e la caricava su un fuoristrada.

Stessa modalità anche in località “Pasqualone” dello stesso comune, questa ricadente in zona 1 del Parco della Sila, di proprietà del comune di Petilia Policastro.

Anche in questo caso un albero di faggio era stato precedentemente abbattuto da ignoti ed era giacente sul letto di caduta.

Le due persone sono state riprese ed individuati mediante l’ausilio di apparecchiature elettroniche video e fotografiche mentre deprezzavano e caricavano su un fuoristrada la legna, circa 11 quintali.

Le tre persone, già note alle Forze di Polizia, sono state denunciate per furto aggravato di legname di proprietà pubblica e introduzione di mezzi di distruzione dei cicli biogeochimici all'interno dell'area protetta del Parco nazionale della Sila.

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Soumaila Sacko 30enne del Mali, insieme con due connazionali, ha tentato di portar via delle lamiere da una fabbrica dismessa.

I tre migranti, tutti con regolare permesso di soggiorno,

 

secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, stavano raccogliendo materiale nell’area dell’ex fornace “La Tranquilla” del centro del Vibonese, quando un uomo è sceso da una Fiat Panda premendo quattro volte il grilletto di un fucile.

La persona che ha sparato i quattro colpi di fucile da una settantina di metri, letali per Soumaila Sacko, il ragazzo ucciso a San Calogero, nel Vibonese, era già sul posto quando la vittima è arrivata nella fabbrica.

Questo è quanto emerso dai rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Tropea che conduce le indagini.

Gli inquirenti non formulano al momento un’ipotesi precisa, ma le indiscrezioni portano alla criminalità organizzata per cui Soumalia potrebbe aver pagato una “invasione di campo” commessa quando.

La fabbrica è sotto sequestro da dieci anni per cui non esiste nessun proprietario che possa lamentare il furto del materiale abbandonato.

Soumalia era iscritto al sindacato Usb e viveva in una baraccopoli che ospita centinaia di persone nella vicina San Ferdinando.

Il suo impegno era dedicato alla difesa dei diritti dei braccianti agricoli sfruttati nella Piana di Gioia Tauro e costretti a vivere in condizioni fatiscenti in baraccopoli o nella tendopoli di San Ferdinando allestita dalla Protezione Civile.

Per oggi l’Unione Sindacale di Base ha indetto una giornata di sciopero dei braccianti agricoli.

Intanto a San Ferdinando, nel giorno della mobilitazione decisa dopo l’omicidio di Soumaila Sacko, migrante maliano, e il ferimento di altri due connazionali sorpresi a raccogliere lamiere in una vecchia fabbrica poco distante, l’area che ospita la vecchia e la nuova tendopoli è presidiata dalle forze di polizia.

Un gruppo di una trentina di migranti si è raccolto davanti all’ingresso della vecchia tendopoli dove sono stati rovesciati cassonetti per impedire il passaggio delle auto.

Più difficile arrivare nella nuova struttura, l’area è off limits per giornalisti e operatori tv.

La situazione, comunque, al momento appare tranquilla.

Per le prossime ore il sindacato Usb, di cui faceva parte il giovane ucciso, ha indetto un’assemblea

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La Regione Calabria ha fatto vedere solo pochi documenti relativi al Salone del Libro 2015.

La Bottega Editoriale Srl lo ha denunciato al Tar che l’ha obbligata a farglieli vedere e le ha comminato una sanzione di oltre 2.000 euro.

 

 

La Regione ha fatto vedere a questo punto solo alcuni documenti nuovi ma molti altri mancano ancora; l’importo poi lo ha pagato tardissimo.

A causa di ciò la Bottega Editoriale è tornata al Tar che – come potete leggere nella sentenza – ha detto senza possibilità di equivoci che se la Regione non ce li fa vedere tutti manderà il prefetto di Catanzaro a farlo.

E l’ha condannata a pagarci un altro importo, stavolta di un po’ meno di altri 2.000 euro.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2017, proposto da

Bottega Editoriale S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Caristi, con domicilio eletto

presso lo studio Giovanna Diaco in Catanzaro, via Padre A. Da Olivadi 15;

contro

Regione Calabria – Dip. n. 10 Turismo, Beni Culturali Istruzione e Cultura non

costituita in giudizio;

Per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Catanzaro, I sez., 2 novembre 2016, n. 2054 adottata ex art. 116 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Germana Lo

Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

N. 01153/2017 REG.RIC.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 2054/2016 depositata in data 2 novembre 2016, il TAR Catanzaro

ha accolto il ricorso recante n. R.G. 583/16, introdotto dalla odierna società ex art.116 c.p.a., ordinando alla Regione Calabria di consentire l’accesso ai documenti indicati nell’istanza presentata dalla società in data 10 marzo 2016(documentazione inerente l’allestimento dello stand rappresentativo della Regione presso il “Salone internazionale del libro di Torino”, edizione 2015)disponendo altresì, ai sensi dell’art. 1 coma 32 bis l. 6 novembre 2012 n. 190, la comunicazione della sentenza all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con la medesima sentenza, il Tribunale ha anche condannato la soccombente alla

“rifusione in favore della società ricorrente, delle spese e competenze di lite liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori per I.V.A. e C.P.A., come per legge, e contributo unificato di euro 300,00 oltre ad euro 27,00 di contributo forfettario.

Sul presupposto che la Regione Calabria avesse non esattamente ottemperato al giudicato formatosi sulla predetta sentenza, avendo consentendo solo un accesso parziale alla documentazione di interesse della ricorrente, quest’ultima ha agito in ottemperanza, deducendo, in particolare, che l’accesso non era stato consentito per “le comunicazioni ed email inviate dalla medesima ricorrente (inviate il 3.2.15 alla dott.ssa Sonia Tallarico, il 19.2.15 al dott. Armando Pagliaro, il 30.4.15 al medesimo dott. Pagliaro, il 7.5.15 al dott. Pasquale Anastasi”; nonché per quelle del 9.4.15, del 13.4.15 (Pec) e del 24.4.15 (Pec) con cui la società aveva proposto alla Regione la gestione dello stand a costo zero per la Regione; per quella della stessa Regione Calabria di convocazione della riunione degli operatori editoriali calabresi del 6.5.15 a firma del Dirigente regionale dott. Pasquale Anastasi”.

L’azione di ottemperanza ex art. 112 co. 2 lett a) c.p.a. è stata spiegata inoltre anche con riguardo alla statuizione di condanna alle spese, anch’essa rimasta ineseguita. N. 01153/2017 REG.RIC.

Avendo la ricorrente chiesto l’ottemperanza sul presupposto che l’accesso non era stato consentito anche in relazione ad altra documentazione inerente medesima vicenda (con particolare riferimento “ai lavori di progettazione, realizzazione e gestione dello stand e l’arrivo del preventivo stesso” e alle conseguenti trattative intercorse tra la Regione e l’ente responsabile dell’organizzazione del “Salone del libro”), alla camera di consiglio del 23 marzo 2018, il giudizio è stato rinviato per consentire la precisazione della domanda anche con riguardo a tale documentazione.

In data 15 aprile 2018, la ricorrente ha depositato memoria scritta con cui vengono indicati i documenti oggetto di originaria istanza di accesso, non resi disponibili alla visione e/o copia anche all’esito della sentenza di accoglimento del ricorso.

Alla luce di tali precisazioni e dell’assolvimento dell’onere della prova dell’inadempimento, per la parte posta a carico della odierna ricorrente, vittoriosa nel giudizio di cognizione ex art. 116 c.p.a., risulta dimostrata l’ottemperanza solo parziale – e quindi inesatta – al giudicato e deve pertanto accogliersi la domanda ex art. 112 c.p.a. e per l’effetto:-assegnare alla Regione Calabria termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione di questa decisione, per consentire l’accesso ai documenti indicati nella memoria del 15 aprile 2018 di parte ricorrente e per il pagamento delle somme oggetto di condanna contenuta nella medesima sentenza TAR Catanzaro 2054/2016;
-nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Catanzaro o di un suo delegato che, entro i successivi 15 giorni, si sostituisca all’amministrazione inadempiente e ottemperi alla sentenza sopra citata, anche mediante reperimento materiale della documentazione presso gli uffici regionali;

All’accoglimento del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.N. 01153/2017 REG.RIC.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Regione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000 oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore

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