Leggo, sempre su Tirreno News, fonte inesauribile di notizie su Amantea, che il consigliere comunale, Roberto Aloisio, ha rinunciato ad una caterva di “deleghe”. Probabilmente l’intenzione del sindaco era quella di delegare i consiglieri comunali più fidati a seguire alcune tematiche, e questo perché la delega al consigliere comunale, per chi non lo sapesse, è un atto di pura rappresentanza. Per intenderci, l’assessore alla Manutenzione svolge poteri esecutivi ed amministrativi, avendo lui la diretta responsabilità della delega, nonché potere autonomo, gestionale e di firma. La stessa delega ad un consigliere comunale affida semplici funzioni collaborative di carattere generale, ma estranee a quelle competenze prettamente assessoriali. E del resto è ciò che stabilisce l’articolo 42 del TUEL(Testo unico degli enti locali), che individua nella figura del consigliere comunale funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’attività della Giunta (composta da Assessori) e del Sindaco. Il consigliere quindi non può essere chiamato a gestire direttamente un settore dell’amministrazione per conto del Sindaco perché si troverebbe contemporaneamente nella posizione di controllato (in quanto consigliere delegato) e di controllore (in quanto consigliere). Secondo la giurisprudenza però lo statuto comunale però può prevedere la delegabilità da parte del sindaco ad un consigliere di alcune competenze, che non comportino l’adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l’esercizio diretto delle predette funzioni da parte del sindaco che ne è titolare. Un probabile motivo della rinuncia delle innumerevoli deleghe, da parte del consigliere Aloisio, potrebbe risultare la presa di coscienza dello stesso sul valore effettivo di una “delega”. Infatti, il consigliere comunale delegato non è componente della giunta. Non riveste la carica formale di assessore, ma solo quella di “delegato” nei settori indicati». Vale, tuttavia, il criterio generale secondo il quale il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale in qualità di componente di un organo collegiale, il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
Poiché il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando «alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori» (art. 42, comma 3, del Tuel) ne scaturisce l'esigenza di evitare una “inadeguata” commistione nell'ambito dell'attività di controllo. Meglio tardi che mai, per il consigliere Aloisio, scoprire che le deleghe sono molto fumo e niente arrosto. Meglio andare a funghi, ed essere coinvolto direttamente nell’azione.
Gigino A Pellegrini & G el Tarik