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Il Tar Calabria ha accolto il ricorso promosso dall'ex sindaco Staffa , da Antonella Gioia, e da Carmine Petrungaro.

A difendere le loro ragioni l’avvocato Oreste Morcavallo.

Dall’altro lato a tutelare le ragioni del sindaco Roberto Pizzuti e dei consiglieri eletti l'avv. Alfredo Gualtieri, l’avv. Demetrio Verbaro.

La seconda sezione ( Massimo Luciano Calveri, Presidente, Concetta Anastasi, Consigliere, Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore) nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013, accogliendo in toto le richieste dell’avvocato Morcavallo, ha ordinato alla Prefettura di Cosenza di effettuare tutti i controlli sui documenti elettorali contestati.

Il Tar ha assegnato sessanta giorni per eventuali controvalutazioni e rinviato l'udienza di merito al prossimo gennaio 2014.

Ed ecco integrale l’ordinanza:

“. 00923/2013 REG.PROV.COLL. N. 00848/2013 REG.RIC.          

ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da:

Antonio Staffa, Antonella Gioia, Carmine Petrungaro, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il medesimo in Cosenza, corso Luigi Fera, 23;

contro Comune Di San Lucido, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso il medesimo in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;

nei confronti di

Roberto Pizzuti, Bruno Leverino, Adelina Nesci, rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso il medesimo in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;

Amalia Gnisci, Fabio Albanese, Lucy Cutri', Mercurio Pate, Fabio Frangella, Francesco Nunziata, Orazio Bruno;

per l'annullamento delle operazioni elettorali del Comune di San Lucido del 26 e 27 maggio 2013, del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale del 18.5.2013, dei verbali delle sezioni nn, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dell’ammissione al voto assistito nelle elezioni, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di San Lucido e di Roberto Pizzuti e di Bruno Leverino e di Adelina Nesci, con ricorso incidentale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i ricorrenti, in relazione alle elezioni in oggetto, premettono che la Lista n. 5 “Leali per San Lucido”, con candidato Sindaco Staffa Antonio, conseguiva 889 voti con uno scarto di 33 voti dalla lista vincente;

considerato che i ricorrenti affermano esservi state gravi irregolarità relative all’ammissione di n. 33 elettori al voto assistito;

considerato, in particolare, che i ricorrenti affermano che per n. 16 elettori ammessi al voto non è stato indicato il numero di iscrizione nella lista elettorale di Sezione;

considerato che i ricorrenti, altresì, affermano che non risultano allegati tutti i certificati medici, alcuni dei quali erano privi di data, che le patologie sono indicate in modo del tutto generico, in due casi (Bellomo Francesco e Lenti Giuseppina) non risulta indicata alcuna patologia e in altri casi sono utilizzate espressioni generiche quali “ictus” ovvero “AVD” e che, infine, nella Sezione n. 3 sono state illegittimamente annullate n. 3 schede recanti preferenze a Gioia ed a Sgroi, entrambi candidati nella lista n. 5, nello spazio della Lista n. 2 “una nuova alba per San Lucido” ;

rilevato che la fondatezza della contestazione mossa dai ricorrenti sarebbe idonea a mutare la graduatoria;

 

rilevato che i controinteressati Roberto Pizzuti, Bruno Leverino e Adelina Nesci svolgono ricorso incidentale con il quale rilevano essersi verificata analoga ipotesi di voti espressi a favore di alcuni candidati lungo lo spazio di altra lista, in particolare con riferimento a n. 4 voti a scapito della Lista n. 1 “ViviAmo San Lucido”, nella Sezione 1, Sezione 4, Sezione 5 e Sezione 6; evidenziano, altresì, la mancata attribuzione di due voti alla Lista 1, nella Sezione 1, per contrassegno apposto anche sullo spazio della Lista 2;

ritenuto, pertanto, di ravvisare l’opportunità di disporre – ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104– una verificazione in contraddittorio tra le parti, a cura del Prefetto di Cosenza, anche per effetto di delega ad un apposito commissario, in persona, preferibilmente, del Dirigente del servizio Elettorale o di un funzionario assegnato presso il medesimo ufficio, al fine di esattamente:

-verificare la compilazione dei verbali relativi all’espressione del voto assistito in tutte le Sezioni, accertando se l’ammissione al voto sia stata corredata da certificazione medica;

-verificare l’esistenza di n. 3 schede nulle, nella Sezione n. 3, recanti preferenze ai candidati Sgroi e Gioia, espresse nello spazio della Lista n. 2;

-verificare la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 1, alla candidata Amalia Gnisci (Lista 1) per preferenza espressa nello spazio della Lista 5; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 4, al candidato Bruno Liverino (Lista 1) per preferenza espressa nello spazio della Lista 2; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 5, al candidato Bruno Liverino (Lista 1), per preferenza espressa nello spazio della Lista 2; la mancata assegnazione di un voto, nella Sezione 6, al candidato Fabio Cesario (Lista 1), per preferenza espressa nello spazio della Lista 4;

-verificare la mancata assegnazione, nella Sezione 1, di due voti alla Lista 1 per presunta non corretta apposizione del contrassegno (invadente lo spazio della Lista 2).

A tal uopo, il Commissario verificatore:

1. acquisirà gli atti necessari, previa redazione di uno o più verbali in duplice copia –uno dei quali da consegnare all’ufficio del depositario, se diverso da quello delegato allo scrutinio – ove sarà attestato lo stato degli atti acquisiti e dei relativi plichi sigillati;

2. procederà, alla presenza delle parti intervenute, all’apertura dei plichi sigillati ed eseguirà la richiesta verificazione riportando tutte le informazioni utili all’esecuzione della stessa, redigendo, di tutte le operazioni, apposito verbale in cui si farà espressa menzione, oltre che delle formalità di rito concernenti il contraddittorio delle parti, anche dello stato dei plichi sigillati, della loro apertura e degli atti rinvenuti, nonché delle eventuali osservazioni formulate dalle parti presenti;

3. trasmetterà alla Segreteria di questo Tribunale i verbali di cui ai precedenti punti 1 e 2, allegando agli stessi un plico sigillato contenente il verbale delle sezioni elettorali, cui si riferisce l’operazione di verificazione nonché un prospetto riepilogativo dei voti di cui si discute, delle modalità di espressione di detti voti, delle certificazioni allegate ed ogni altra informazione utile alla definizione del contenzioso;

4. indicherà il numero di ore impiegato per le operazioni eseguite.

La predetta verificazione dovrà essere eseguita dalla Prefettura di Cosenza entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ovvero comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria.

La relazione, gli atti relativi alla verificazione e gli altri atti sopra indicati dovranno essere depositati nella Segreteria di questo Tribunale entro i successivi 15 (quindici) giorni.

La liquidazione del compenso del commissario per la verificazione di cui sopra, il cui onere sarà posto a carico della parte soccombente, viene rinviata al definitivo.

Parimenti viene rinviata al definitivo ogni ulteriore pronuncia di rito, nel merito e sulle spese e viene fissata, per l’ulteriore trattazione della causa, l’udienza pubblica di gennaio 2014

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

interlocutoriamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe e riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ordina alla Prefettura di Cosenza, in persona del Prefetto in carica, di effettuare l’incombente istruttorio di cui in motivazione entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla notificazione ovvero comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ed il relativo deposito nei successivi 15 (quindici) giorni.

 Rinvia al definitivo ogni decisione in ordine al rito, al merito ed alle spese e fissa fin da ora la trattazione della causa alla pubblica udienza di gennaio 2014”.

 

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Falconara Albanese è la Cosenza Beach, ancora recentemente chiamata tale anche in una intervista realizzata da TEN. Impossibile dare torto al politico che ha richiamato questo vecchissimo toponimo. Almeno a giudicare dall’ultimissimo rinvenimento da parte della polizia provinciale di una discarica realizzata sulla montagna di Falconara Albanese e dove, secondo le dichiarazioni della Polizia provinciale agli ordini del comandante Colaiacovo, si avvertiva un odore nauseabondo, dove sono stati trovati ammassati tantissimi sacchetti di plastica con rifiuti indifferenziati, cumuli di fanghi palabili, otto container pieni di altro materiale di risulta e una vasca di calcestruzzo riempita di liquido di colore scuro.

Con ogni probabilità si tratta di percolato, in qualche modo raccolto nella discarica

E ciò anche se si sostiene che i rifiuti fossero “abbandonati e depositati in modo incontrollato sul nudo terreno, nonché n. 08 container pieni di rifiuti e privi di idonea copertura”.

Parte dei rifiuti, comunque, risultavano interrati e coperti da terreno argilloso.

Una discarica usata da tempo, probabilmente figlia delle presenze turistiche della recente estate e della connessa iper produzione di RSU.

Molto probabilmente gli effetti dello scarico di centinaia di camion pieni di spazzatura che da Torremezzo di Falconara sono risaliti verso la montagna e che nessuno ha visto.

E’ il caso di richiamare il vecchio adagio “ non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere”

Immediata notizia alla Procura della Repubblica di Paola che ha convalidato il sequestro.

Sono attualmente in corso le attività investigative per risalire ai responsabili dell'illecita attività.

Chi sarà mai stato?

Chi non avrà visto?

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Ecco la incredibile sentenza del Tar calabria Sezione prima per Guido Salemi, Presidente, Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore, Emiliano Raganella, Referendario.

La storia è semplice.

Riguarda una villa costruita sulla pendici della collina sulla cui sommità insiste l’ospedale di Paola.

Si constata la difformità rispetto al progetto e si dispone la demolizione.

Il dr Pasqualino Sarago', rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Perrone, Davide Perrotta, ricorre al TAR Calabria contro la demolizione e chiede la sospensione del provvedimento

Dall’altra parte il Comune Di Paola, l’ Azienda Sanitaria Provinciale Di Cosenza, la Regione Calabria, la Provincia Di Cosenza, il Comune Di Paola - Settore II - Ufficio Tecnico Urbanistica Ll.Pp Demanio; il Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici E Paesaggistici Province Cosenza, Catanzaro E Crotone, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34.

Ed il TAR accoglie il ricorso perché “non risulta dimostrato che il ricorrente, che non è proprietario dell’immobile né delle aree circostanti, sia committente delle opere”. In sostanza avrebbero notificato la sentenza di demolizione ad una persona che non risulta essere il committente dei lavori! Chissà chi avranno sanzionato? Chissà chi ha inquisito la Procura paolana? Non ci credete? Allora eccovela.

N. 00397/2013 REG.PROV.CAU. N. 00998/2013 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 998 del 2013, proposto da: Pasqualino Sarago', rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Perrone, Davide Perrotta, con domicilio eletto presso Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis, 214; contro

Comune Di Paola, Azienda Sanitaria Provinciale Di Cosenza, Regione Calabria, Provincia Di Cosenza, Comune Di Paola - Settore II - Ufficio Tecnico Urbanistica Ll.Pp Demanio; Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici E Paesaggistici Province Cosenza, Catanzaro E Crotone, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ordinanza demolizione opere abusive

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Beni Architettonici E Paesaggistici Province Cosenza, Catanzaro E Crotone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 agosto 2013 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che non risulta dimostrato che il ricorrente, che non è proprietario dell’immobile né delle aree circostanti, sia committente delle opere.

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.

Compensa le spese della fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del mese di aprile 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Referendario

     
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/08/2013

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